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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 9
Funzioni regionali
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e della legge n.36 del 1994 Sito esterno:
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.

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