LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999
Art. 9
Funzioni regionali
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990 e della legge n.36 del 1994 :
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.