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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap2 Capo II - FORME DI COOPERAZIONE
Espandere area cap3 Capo III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Chiudere area cap4 Capo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 16 - Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 17 - Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 18 - Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 19 - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
Espandere area cap5 Capo V - QUALITA' DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Espandere area cap6 Capo VI - NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante " Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ".
Art. 2
Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995 n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli enti locali interessati avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui all'art. 3, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.
3. L'unificazione di due o più ambiti territoriali ottimali di cui alla lett. a) del comma 2 può essere richiesta dalla conferenza dei Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del comma 2, può essere richiesto su proposta dei Comuni interessati dalla conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della conferenza dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli ambiti territoriali ottimali può essere richiesta, unicamente nei casi previsti al comma 2, decorsi cinque anni, con deliberazione dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito interessato e intesa con la Regione contermine.
Capo II
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 3
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 24 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come " Agenzia di ambito per i servizi pubblici " e ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione dei loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.
Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della conferenza dei Sindaci non sia intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista all'art. 3, comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attività dei commissario sono posti a carico dei bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.
Art. 5
Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Agenzia determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
Art. 6
Competenze dell'Agenzia
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del comma 3.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 della legge n. 142 del 1990. Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
Art. 8
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti locali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno; essi vi provvedono in via ordinaria con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario che sarà restituito, a partire dal secondo anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della erogazione.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.
Capo III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 9
Funzioni regionali
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e della legge n.36 del 1994 Sito esterno:
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
Art. 10
Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni salvaguardate o a un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito.
3. Entro un anno dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, di durata triennale.
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di sei anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per l'intero ambito.
5. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 11
Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonchè significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonchè provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia quella prevista all'art 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Art. 12
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 4 dell'art. 10, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
Art. 13
Tariffa per il servizio idrico integrato
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto dei Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, determina la tariffa di riferimento che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo.
Art. 14
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La regione adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4. In presenza di un soggetto titolare di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonchè l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende, in particolare, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento.
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999 perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonchè l'industrializzazione delle gestioni.
Art. 16
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro un anno dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del piano provinciale di gestione nonchè a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni esistenti o a un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
3. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili.
Art. 17
Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 2 dell'art. 16, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 18
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa di riferimento del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. Il gestore del servizio concorda con questi ultimi il prezzo dello smaltimento.
Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. l Comuni esprimono il parere sul piano provinciale per la gestione dei rifiuti, previsto al comma 4 dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999, in sede di Agenzia.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.
Capo V
QUALITA' DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Art. 20
Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonchè alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonchè dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori dei servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale di una segreteria e dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'art. 22, costituiti nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi di esperti, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza da proporre alla Giunta regionale.
Art. 21
Compiti dell'Autorità
1. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23;
c) segnala la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti ;
d) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
e) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorità può richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità coordina la propria attività e collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994 Sito esterno. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, nonchè con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22
Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul foro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato " Osservatorio ".
2. L'Osservatorio opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità di cui all'art. 20; su indicazione e richiesta svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. In ogni caso effettua:
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
e) attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f) attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
Art. 23
Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonchè dei diritti e degli obblighi degli utenti, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163 Sito esterno, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273 Sito esterno, nonchè degli indirizzi emanati dall'Autorità.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dei comma 1 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio pubblico.
Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.
Art. 25
Personale
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno secondo quanto disposto dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale già adibito ad attività del servizio idrico integrato alla data del 31/12/1992. Il personale adibito alle stesse attività entrato in servizio in data successiva al 31/12/1992 è trasferito a domanda, da presentarsi all'Agenzia entro lo stesso termine di cui al comma 4, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico del gestore tenuto conto del personale che non intende essere trasferito.
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 Sito esterno per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.
Capo VI
NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Art. 26
Iniziative di studio e ricerca
1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell'Autorità di cui al precedente art. 20, affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed organizzazione di dati, anche finalizzati ad attività di pianificazione.
2. Le Agenzie per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonchè per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi di programma con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28
Abrogazione di norme

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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