Art. 1
Finalità
1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.
Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.