Art. 2
Marchi collettivi
1. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.
Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.