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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 3
Concessione dell'uso del marchio
1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso alle imprese:
a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo umano;
b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese di cui alla lettera a).
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto deve:
a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;
b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonché il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'articolo 6.
3. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'articolo 5 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi e per le finalità indicate all'articolo 9, i soggetti di cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualità nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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