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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 4
Uso del marchio
1. La Giunta regionale determina:
a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonché, nell'ambito del disciplinare di cui all'articolo 5, i prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere e le modalità di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;
b) le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;
c) le modalità di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovrà essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo;
e) i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7;
f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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