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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 5
Disciplinari di produzione
1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori.
2. La Giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agroambientali.
3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione.
4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si può avvalere di Enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.
5. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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