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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 6
Controlli
1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000.
2. I controlli consistono nelle:
a) verifiche della documentazione fornita;
b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
c) analisi di campioni prelevati.
3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantotto ore dall'accertamento.
4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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