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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 7
Sanzioni relative all'uso del marchio
1. La Regione pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite:
a) dalle modalità d'uso del marchio;
b) dalle regole stabilite dalla presente legge;
c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3;
d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5;
e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai prodotti destinati al consumo umano.
2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni.
3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.
4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio secondo specifiche modalità individuate dalla Giunta regionale:
a) la frode;
b) la pubblicità ingannevole;
c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;
d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6.
5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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