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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 8
Sostegno di attività promozionali
1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalità previste dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 16, concernente attività di promozione economica.
2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui all'articolo 5 della L.R. n. 16 del 1995, provvede di norma con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.
3. La Giunta regionale può decidere che i concessionari dei marchi di cui all'articolo 3 debbano contribuire con una quota proporzionale alla quantità certificata; tale quota è finalizzata esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi disciplinari.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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