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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Art. 9
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte:
a) per le attività previste dall'articolo 5 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 8 della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 31 del 1977.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 aprile 2000.

Ai sensi dell' art. 5 della L.R. 22 novembre 2004, n. 25, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla presente legge le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, nonchè le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

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