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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29

NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 2 novembre 1999

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Le funzioni pubbliche già svolte sul territorio regionale dal Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, di seguito denominato " Centro " , consorzio a prevalente interesse pubblico, costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, sono assunte dalla Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni di cui al primo comma concernenti in particolare la promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l'assistenza tecnica, l'informazione e la divulgazione, sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nelle leggi regionali relative al settore agricolo.
Art. 2
1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalità di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, a decorrere dal termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del DLgs 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno.
2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attività di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio regionale.
Art. 3
1. La Regione subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale in servizio alla data della messa in stato di liquidazione del Centro. Detto personale transita, a domanda, alle dipendenze della Regione sulla base della categoria di inquadramento contrattuale posseduta a detta data e secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato A) alla presente legge.
2. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è fissato inderogabilmente in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, transita alle dipendenze della Regione è fatto salvo il trattamento economico di godimento, comprensivo delle sole indennità a carattere continuativo contrattualmente definite.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, l'eventuale differenza tra il trattamento economico relativo alla categoria di assunzione presso la Regione e quello di cui al comma 3 viene erogato tramite un assegno ad personam riassorbibile.
5. Tra gli elementi retributivi che concorrono a determinare l'importo riassorbibile dell'assegno ad personam di cui al comma 4 non è ricompreso il salario individuale di anzianità, per la parte corrispondente a quanto percepito da un dipendente regionale di pari qualifica ed anzianità di servizio.
6. Al personale di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico in godimento definito ai sensi del comma 3, il trattamento accessorio, fatta eccezione per la quota di produttività collettiva legata ai piani di attività generale. Tale quota viene erogata solo per la parte eccedente l'assegno ad personam.
7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.
8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni - Enti locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.
Art. 4
1. All'atto dell'acquisizione del personale di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica delle proprie strutture, per i posti necessari.
2. Agli oneri di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le allocazioni di spesa degli appositi capitoli del bilancio di previsione a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 ottobre 1999 VASCO ERRANI

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