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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29

NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1
1. Le funzioni pubbliche già svolte sul territorio regionale dal Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, di seguito denominato "Centro", consorzio a prevalente interesse pubblico, costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, sono assunte dalla Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni di cui al primo comma concernenti in particolare la promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l'assistenza tecnica, l'informazione e la divulgazione, sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nelle leggi regionali relative al settore agricolo.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito dal personale di qualifica dirigenziale a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito da questi dipendenti a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.

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