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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29

NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 2
1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalità di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, a decorrere dal termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del DLgs 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno.
2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attività di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio regionale.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito dal personale di qualifica dirigenziale a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito da questi dipendenti a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.

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