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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 13 dicembre 1999

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Criteri e modalità
Art. 3 - Finanziamenti
Art. 4 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro del federalismo fiscale e dell'adesione al patto di stabilità e crescita, al fine di perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno, attiva la sperimentazione di un sistema premiante a favore di quelle Aziende sanitarie regionali che maggiormente si distinguono nel raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati.
2. A tal fine la Giunta regionale concede finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti volti a qualificare le prestazioni, anche in riferimento alle modalità di accesso dei cittadini ai servizi, rimodulando la struttura dell'offerta per le finalità di equità e di efficacia previste dal Piano sanitario regionale 1999-2001, o a sviluppare l'adozione di strumenti che migliorino il controllo gestionale e il governo economico aziendale.
Art. 2
Criteri e modalità
1. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di valutazione e le modalità di concessione dei finanziamenti per il biennio 1999-2000 con particolare riferimento a:
a) livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale;
b) grado di integrazione tra le Aziende sanitarie con riferimento sia all'organizzazione dei servizi sanitari sia all'acquisizione e gestione delle risorse;
c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi;
d) grado di ottimizzazione operativa conseguita nei diversi livelli di assistenza e nella appropriatezza degli interventi attuati.
Art. 3
Finanziamenti
1. L'ammontare dei finanziamenti da erogare negli esercizi 1999 e 2000, riferito ai risultati conseguiti rispettivamente al 31.12.1998 e al 31.12.1999, è pari a Lire 10.000.000.000 per ciascun esercizio.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a complessive Lire 20.000.000.000 nel biennio 1999-2000, di cui Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1999, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di sviluppo" , alla voce n. 19, dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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