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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 10
Comunicazione e informazione
1. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani e le ragazze possono operare, nonchè alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.
2. Le azioni di cui al comma precedente si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti.
3. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso i giovani, al fine di garantire pari dignità al servizio civile ed a quello militare;
b) valorizzare e sostenere le forme associative degli enti di servizio civile che, in collaborazione con Comuni e Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva, alle ragazze ed ai ragazzi volontari, alle famiglie ed agli enti convenzionati;
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.

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