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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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