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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 3
Ambiti di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di attività di cui alla lett. b), comma 2, art. 8 della legge 230 del 1998 Sito esterno, ed in particolare:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo;
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti convenzionati ed in collaborazione con le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di servizio civile.
3. La Regione incentiva progetti di servizio civile, presentati dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, che prevedano l'impiego di giovani in servizio civile, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione di contributi ed altre forme di sostegno.
4. La Regione, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile, promuove:
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla legge 230 del 1998 Sito esterno;
b) la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

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