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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 6
Linee di sviluppo regionali del servizio civile
1. La Giunta regionale, sentite le proposte presentate dalla Consulta regionale di cui al successivo art. 12 e sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente le linee di sviluppo regionali del servizio civile che definiscono:
a) le priorità di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;
b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 10;
c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile.
2. L'attuazione delle linee di sviluppo regionali del servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 7.

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