Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 9
Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario
1. Al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile e nel rispetto della normativa nazionale, la Regione promuove, in raccordo con le Province, iniziative di formazione generale e addestramento specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario. A tali iniziative provvedono gli enti di servizio civile direttamente o tramite le loro forme associative.
2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile e sentita la Consulta di cui all'art. 12, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.
3. La Giunta regionale individua, mediante accordi e convenzioni, gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo.

Espandi Indice