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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 2
Disposizioni generali
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 Sito esterno, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

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