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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Capo II
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 3
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 24 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come " Agenzia di ambito per i servizi pubblici " e ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione dei loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.
Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della conferenza dei Sindaci non sia intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista all'art. 3, comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attività dei commissario sono posti a carico dei bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.
Art. 5
Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Agenzia determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
Art. 6
Competenze dell'Agenzia
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del comma 3.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 della legge n. 142 del 1990. Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
Art. 8
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti locali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno; essi vi provvedono in via ordinaria con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario che sarà restituito, a partire dal secondo anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della erogazione.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.

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