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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI(3)

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Art. 25 ter

(articolo aggiunto da art. 47 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
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Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

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