LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " la locuzione
" La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono "
è sostituita dalla locuzione " La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può ".
2.
Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.