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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Titolo VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo I
Sanità
Art. 179
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonchè a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 180
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti
1.
Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" è effettuata "
, sono soppresse le parole
" dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci "
fino alle parole
" Consulta provinciale di cui all'art. 14 "
.
2.
I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti commi:
" 3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri di cui al comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria. ".
Art. 181
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è così sostituito:
" Art.11
Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L.30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente. ".
Sito esterno
Art. 182
Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente:
" 1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5. ".
Sito esterno
2.
I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 5. Fino alla costituzione degli organi della Città Metropolitana è istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna.
6. La Conferenza è composta dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La Conferenza è coadiuvata dal collegio dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con l'Università e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformità alle linee di indirizzo, di cui alla lett. a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e università;
f) definizione di indicatori di attività e di risultato degli interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle specificità della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Città metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. ".
Art. 183
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente articolo:
" Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio- assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalità operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorchè non delegate dai Comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 184
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" sentito il Comitato di Distretto "
è soppressa la parola
" eventualmente ".
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:
" 7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. ".
3.
Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanità, per l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica delle attività previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in materia di sanità.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del piano- programma. Sui provvedimenti riguardanti attività non previste nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione generale competente in materia di sanità. ".
4.
Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5.
Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19 del 1994 sono così sostituite:
" a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei 'segnali di disserviziò. ".
6.
Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole
" entro tre anni "
sono sostituite dalle parole
" entro cinque anni ".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unità sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalità tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a),c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11. ".
Art. 185
Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991, n. 362 Sito esterno;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.
Art. 186
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
1.
L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ", è così sostituito:
" Art. 29
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unità sanitarie locali.
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unità sanitarie locali e ai Comuni interessati. ".
2.
Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le parole " dalla Giunta regionale, " sono aggiunte le parole
" anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica, ".
3.
Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 è sostituito dal seguente:
" Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali. ".
4.
Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.
Capo II
Servizi Sociali
Art. 187
Oggetto
1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.
Art. 188
Principi in materia di servizi sociali
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:
a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonchè, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonchè delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno;
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonchè incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonchè i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio- assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L. R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio- assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L. R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla L.18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno già di competenza delle Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nel rispetto della disciplina statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993 Sito esterno, stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.
Art. 192
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985
1. Alla lett.a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale " sono soppresse le seguenti espressioni: " all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati " ; " alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori ".
Art. 193
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994
1.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, recante " Albo regionale delle cooperative sociali ", è sostituito dal seguente:
" 1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della L.8 novembre 1991, n 381 Sito esterno ".
Sito esterno
Art. 194
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
1.
Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante " Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo ", dove sono indicate le parole
" Albo "
si deve intendere
" Albo regionale e Albi provinciali ".
2.
Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'articolo 2. ".
3.
Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 3. L'iscrizione all'Albo regionale è riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali. ".
4.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante 'Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26. ".
Sito esterno
5.
L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:
" Art. 14
Procedure per l'iscrizione all'albo
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.
4. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
5. Il provvedimento con il quale è disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune deve essere adeguatamente motivato.
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli Albi provinciali sono altresì comunicati alla Regione. ".
7.
Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:
" 2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato; i provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono comunicati alla Regione. ".
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1.
Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante " Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ", dove sono indicate le parole
" Registro regionale "
, si deve intendere
" Registro regionale e Registri provinciali ".
2.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è sostituito dal seguente:
" 1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative. "
Sito esterno
5.
Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole
" Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione "
sono sostituite con
" I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione ".
Capo III
Istruzione e formazione professionale
Art. 196
Ambiti di intervento
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai capi III e IV del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè delle restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 197
Sistema educativo integrato
1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi educativi rivolti a bambini in età prescolare, persegue l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
Art. 198
Finalità
1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonchè di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:
a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;
b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;
d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.
4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.
Art. 200
Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonchè di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonchè di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D. Lgs. n.112 del 1998 Sito esterno.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 Sito esterno e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonchè quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.
Art. 203
Diritto allo studio e all'apprendimento
1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonchè a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio.
Art. 206
Promozione dell'attività delle Università della terza età
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio- culturale delle comunità in cui risiedono.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.
3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1.
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante " Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego ", le parole " Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 " sono sostituite dalle parole
" Conferenza Regione-Autonomie locali ".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.
Capo IV
Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attività culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonchè l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione- Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante " Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia- Romagna ", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
Art. 210
Commissione per i beni e le attività culturali
1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.
2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico- orchestrali.
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonchè la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.
Art. 213
Funzioni degli Enti locali
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
Sezione III
Sport
Art. 214
1. In attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante " Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche ", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.

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