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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo III
Istruzione e formazione professionale
Art. 196
Ambiti di intervento
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai capi III e IV del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè delle restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 197
Sistema educativo integrato
1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi educativi rivolti a bambini in età prescolare, persegue l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
Art. 198
Finalità
1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonchè di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:
a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;
b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;
d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.
4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.
Art. 200
Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonchè di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonchè di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D. Lgs. n.112 del 1998 Sito esterno.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 Sito esterno e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonchè quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.
Art. 203
Diritto allo studio e all'apprendimento
1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonchè a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio.
Art. 206
Promozione dell'attività delle Università della terza età
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio- culturale delle comunità in cui risiedono.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.
3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1.
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante " Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego ", le parole " Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 " sono sostituite dalle parole
" Conferenza Regione-Autonomie locali ".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.

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