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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

INDICE

Espandere area prt1 Parte PRIMA - FINALITA' E PRINCIPI
Espandere area prt2 Parte SECONDA - SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Espandere area prt3 Parte TERZA - RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
Espandere area tit2 Titolo VI - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Espandere area tit3 Titolo VII - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Espandere area tit4 Titolo VIII - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO
Espandere area tit5 Titolo IX - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Espandere area tit6 Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Parte PRIMA
FINALITA' E PRINCIPI
Titolo I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali.
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
1. La Regione, nonchè le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia- Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:
a) previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento è operato direttamente dai DPCM e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.
Parte SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione è comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.
Art. 21
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune può appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando le modalità per la loro elezione e prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni alla Associazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione può prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entità percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.
Art. 22
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
1. Le funzioni delle Comunità montane sono determinate dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante " Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna ".
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunità montana è eletto tra i Sindaci dei Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunità montana.
b)
il comma 2 dellart. 14 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta della Comunità montana è eletta dal Consiglio, con le modalità previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle Giunte e dei Consigli comunali. "
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per lavvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dellart. 12 della L.R. n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunità montane adeguano il proprio Statuto entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge. La Giunta e il Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del Presidente e della Giunta della Comunità montana. I Consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altres젬e disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dellart. 15 della L.R. n. 22 del 1997.
5. E delegata alla Provincia competente per territorio la regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione della Comunità montana in Unione e di quelli connessi alleventuale successivo scioglimento dellUnione.
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali cos젤eterminati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n 112 del 1998 Sito esterno. Il suddetto programma indica altres젬e forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni in relazione al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le Associazioni intercomunali;
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni o alle Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto più che proporzionale rispetto al numero dei Comuni che le compongono;
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti;
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene assicurato che la quantità e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti.
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito un Comitato regionale per le Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra Comuni. In particolare esso cura l'attività relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli Comuni e sulle forme associative. Ai componenti del Comitato viene corrisposta una indennità pari al 25% dell'indennità di carica lorda dei consiglieri regionali.
Titolo IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Capo I
Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione
Art. 25
Art. 25 Composizione
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali con più di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. L'espressione della volontà dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, può essere delegata solo ad altro componente della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.
Art. 26
Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.
Art. 27
Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinchè si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.
Art. 28
Convocazioni
1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.
Art. 29
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:
a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i Comuni;
e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione- Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
Art. 31
Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione- Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 32
Spese di partecipazione
1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.
Art. 33
Programmazione negoziata
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.
3. Le disposizioni della presente norma, nonchè quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione regionale.
Capo II
Strumenti della concertazione sociale
Art. 34
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993, costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.
Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.
Capo III
Comitato regionale di controllo
Art. 36
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1. In attuazione della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante " Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione ".
2.
L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di controllo, di seguito denominato " Comitato ", costituito in unica sezione secondo le modalità previste dalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.
2. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Viene, altresì, rinnovato integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui non sia più in grado di funzionare.
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
3.
L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 Sito esterno, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4.
L'art. 25 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, divengono esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il Comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimità delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati.
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio. ".
Sito esterno
5.
L'art. 26 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'annullamento è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante.
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il Comitato non può deliberare l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell' atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di illegittimità. ".
Sito esterno
6.
L'art. 28 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 28
Audizione di amministratori degli Enti locali
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma 1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al comma 1 è sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25. ".
7.
L'art. 30 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 30
Decisione del Comitato
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimita';
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita';
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno.
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
8.
L'art. 31 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimità esercitato dal Comitato comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai revisori dei conti, ai sensi dell' art. 57 della legge n.142 del 1990 Sito esterno e della documentazione ad essa allegata.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Comitato nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Comitato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. "
Sito esterno Sito esterno
9.
L'art. 32 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 32
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi. ".
10.
L'art. 33 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 33
Difensore civico comunale e provinciale
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio. "
Sito esterno
11.
L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita, nei termini e con le modalità previste dalla presente legge per il controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti.
2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa seduta. ".
Art. 37
Abrogazioni e norma interpretativa
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato ". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni ".
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21 recante " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " sono abrogate le parole da " e per essi " fino a " Comunità montane ".
Parte TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
Titolo V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Agricoltura
Art. 38
Esercizio delle funzioni
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 ", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo-alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno in quanto compatibili.
Capo II
Artigianato
Art. 39
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonchè:
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonchè i rapporti con gli istituti di credito;
g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico Nazionale (SIOE).
Art. 41
Funzioni delle Province
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.
Art. 42
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.
Art. 44
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 45
Rinvii
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonchè con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 " Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane " di cui all'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994
1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante " Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana ", è abrogato.
2.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituita:
" a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento; ".
3. Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole " realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o ".
4. Il capo II del titolo III della L.R. n. 20 del 1994 è abrogato.
Art. 47
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.
Capo III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonchè l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.
Art. 49
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 50
Funzioni degli Enti locali
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.
Capo IV
Cooperazione
Art. 51
Esercizio delle funzioni
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
Art. 52
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante " Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione ", è aggiunto il seguente comma:
" 1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge. ".
Capo V
Ulteriori provvedimenti di attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno
Art. 53
Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.
Art. 54
Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresì:
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, e la capitalizzazione di impresa, nonchè la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonchè per l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.
Art. 55
Modalità e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998 Sito esterno;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
Art. 56
Convenzioni
1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno.
Art. 57
Monitoraggio e valutazione del programma regionale
1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Sezione II
Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali
Art. 58
Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonchè i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.
Art. 59
Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese
1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonchè attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 Sito esterno, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 237 Sito esterno, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.
Art. 60
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di:
1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;
2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;
3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.
Art. 61
Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia- Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della L.25 marzo 1997, n. 68 Sito esterno.
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 62
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltrechè gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonchè specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonchè l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonchè la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai Comuni competenti per territorio.
Art. 65
Convenzione di realizzazione
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.
Art. 66
Intese istituzionali
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.
2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996 Sito esterno, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonchè per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.
Sezione IV
Norme comuni
Art. 67
Interventi
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonchè di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.
Art. 68
Art. 68 Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonchè dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;
i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;
l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato. L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.
Art. 69
Norma finale
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37, e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.
Capo VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attività produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonchè all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.
Art. 71
Assistenza e informazione alle imprese
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.
Capo VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.
Capo VIII
Commercio
Art. 73
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 74
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, dal D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Sito esterno, nonchè quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.
Art. 76
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Capo IX
Relazioni con il sistema camerale
Art. 77
Rapporti con il sistema camerale
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonchè per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonchè con i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.
Capo X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 78
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno.
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.
Art. 80
Delega di funzioni
1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le Province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente capo.
Art. 81
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 82
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979
1.
Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ", le parole
" vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale "
sono sostituite dalle parole
" vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio " .
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.
3.
Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 è sostituito dal seguente:
" Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi ".
4.
Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole
" della Giunta regionale "
sono sostituite dalle seguenti
" della Provincia ".
Art. 83
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dall'1 gennaio 2000.
Capo XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 84
Definizioni e funzioni della Regione
1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonchè le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonchè l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonchè di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonchè di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonchè di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Sito esterno;
d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali.
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonchè ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 85
Funzioni delle Province
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni:
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 86
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico- amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonchè dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della L.9 gennaio 1991, n. 10 Sito esterno;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 87
Esercizio delle funzioni conferite
1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonchè delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 88
Convenzioni
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della L.25 agosto 1991, n. 282 Sito esterno, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.
Art. 89
Norma transitoria
1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale.
Sezione II
Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica
Art. 90
Modifiche alla L.R. n.10 del 1993
1.
L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante " Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative ", è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonchè di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.
3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza per i quali è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
7. Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera.
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei seguenti importi per ogni elettrodotto, o più tratte del medesimo elettrodotto: Lire 300.000 fino a cinque Km; Lire 600.000 oltre i cinque Km e fino a venti Km; Lire 1.000.000 oltre i venti Km. Gli importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato mediante provvedimento della Giunta regionale.
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o più Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto, acquisito il parere delle Province interessate. ".
2.
L'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda è dato avviso per estratto sull'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza, entro il termine del deposito.
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri previsti agli articoli 111 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi dell'art. 4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere i pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine, è in facoltà della Provincia procedere al rilascio dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.
3. La Provincia, verificata la compatibilità del progetto con la pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei pareri obbligatori di cui al comma 2.
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine è sospeso nel caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte della Provincia. ".
3.
L'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2. L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1. ".
4.
Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993 è sostituito dal seguente:
" 2. Il Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la dichiarazione prevista al comma 1. ".
6.
L'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della L.28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, recante " Norme per la edificabilità dei suoli " e dell'art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante " Tutela e uso del territorio. ".
Sito esterno
7.
L'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 " Disposizioni finali e transitorie " del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
4. Il collaudo di linee fino a 15000 volt sottoposte ad autorizzazione può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla L.28 giugno 1989, n. 339 Sito esterno, e dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.
6. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Provincia che in caso di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attività elettriche di dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni."
Sito esterno Sito esterno
8.
All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole " L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione " sono sostituite da
" La Provincia ".
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole successive a " della Regione " sono soppresse.
10.
Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente:
" 4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformità dell'opera al progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati. ".
Capo XII
Turismo
Art. 91
Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.
Art. 92
Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997
1. La lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n. 23, recante " Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo ", è abrogata.
Titolo VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.
Art. 94
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art. 1 bis della L.8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, nonchè attraverso i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i piani regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 Sito esterno gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 Sito esterno ed alla L.R. n. 26 del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
4.
Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante " Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale ", è sostituito dal seguente:
" I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub- delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma. ".
Capo II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.
Art. 96
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.
Art. 97
Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 98
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.
Art. 99
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.
Art. 100
Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita la conferenza Regione- Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonchè la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.
Art. 101
Valutazione d'impatto ambientale
1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;
2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
4) supporto agli interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.
8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.
Art. 105
Protezione della flora e della fauna
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/ CEE (Habitat), nonchè alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104.
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 113 Sito esterno.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco ", è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante " Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano ", è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio. ".
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante " Disciplina dei parchi e delle riserve naturali ", le parole da
" Tali norme " a " presente legge. "
sono sostituite dalle seguenti:
" Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco. ".
2.
La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente:
" b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie. ".
4.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonchè presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge. ".
5.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. ".
6.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978. ".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L. R. n. 11 del 1988 è aggiunto il seguente comma:
" 2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis. "
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonchè dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.
Art. 111
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonchè la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, nonchè quella agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
Art. 113
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonchè degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L.5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 Sito esterno.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 Sito esterno.
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 Sito esterno sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.
2. E' facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982 Sito esterno.
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1.
Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, recante " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia- Romagna ", dopo la lett. t), è aggiunta la seguente:
" t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare. ".
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonchè il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonchè particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.
Art. 122
Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 16 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 Sito esterno, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.
Art. 123
Impianti termici
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno.
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.26 ottobre 1995, n. 447 Sito esterno, sono delegate alle Province.
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno, sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.
Art. 126
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno.
4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1.
La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante " Disciplina dello smaltimento dei rifiuti ", è così sostituita:
Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti ".
2.
Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. R. n. 27 del 1994, le parole
" Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali "
sono sostituite con le parole
" Piano provinciale gestione rifiuti ".
3.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.
Art. 131
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.
Art. 132
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L.22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, nonchè le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.
Art. 134
Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31.
Art. 135
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996
1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante " Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ".
Art. 136
elega in materia di eliminazione degli oli usati
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 Sito esterno sono delegati alle Province.
Art. 137
Delega in materia di trasporti transfrontalieri
1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.
Capo IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Art. 138
Programmazione e pianificazione
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della L.18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.
3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le Province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle Province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.
Art. 139
Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:
a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle Province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.
2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonchè per la elaborazione di studi e progetti.
3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo, composto da esperti della Regione, delle Province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.
Art. 140
Principi per l'esercizio delle funzioni
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonchè la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.
Art. 141
Gestione dei beni del demanio idrico
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonchè gli eventuali obblighi specifici del concessionario.
Art. 142
Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. E' facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza economica dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno.
Art. 143
Dighe
1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584 Sito esterno, attraverso i servizi tecnici di bacino.
Art. 144
Difesa della costa
1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.
Art. 145
Individuazione delle zone sismiche
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, alla individuazione delle zone sismiche nonchè alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.
Art. 146
Miniere
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, sono sub- delegate alle Province ed ai Comuni.
2. Alle Province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla L. 6 ottobre 1982, n. 752 Sito esterno;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, recante " Disciplina delle attività estrattive ", la parola " quindici " è sostituita con la parola " venti ".
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 147
Deleghe di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, 3164/82, 1932/84, nonchè dell'art. 4 della L.8 novembre 1986, n. 752 Sito esterno.
2. Sono altresì attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal Genio Civile o dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali:
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della L.28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
b) commissione tecnica dell'Istituto Autonomo Case Popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della L. 26 maggio 1965, n. 590 Sito esterno;
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del Regolamento di P.S. n. 635 del 1940;
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
Art. 148
Deleghe a Province e Comunità montane
1. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.
2. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, è altresì delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.
3. Alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.
Art. 149
Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della L.1 novembre 1965, n. 1179 Sito esterno, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari;
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla L.5 novembre 1971, n. 1086 Sito esterno;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle Province.
Art. 150
Vincolo idrogeologico
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.
4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale (PRG) è approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonchè le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.
6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale;
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data antecedente.
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione tecnico- illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione al Comune.
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati.
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.
Art. 151
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.
Sezione II
Disciplina dei canoni idrici
Art. 152
Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. In attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola:
1) L. 75.000 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,
2) L. 680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, L.3.180.000;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, L.23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, L.530.000;
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, L.21.680;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, L.1.590.000.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:
a) L.12.000 per uso irrigazione agricola;
b) L.530.000 per uso consumo umano;
c) L.3.180.000 per uso industriale;
d) L. 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d) del comma 1;
e) L.247.000 per uso idroelettrico;
f) L. 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lett. f) del comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 2000.
4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle annualità successive alla prima andrà effettuato entro il 1° marzo di ogni anno.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione poliennale dovrà effettuare il pagamento del canone relativo all'anno 1999 alla scadenza dell'annualità e in misura corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a L.85.000. Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità.
Art. 153
Spese di istruttoria
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di L.300.000. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva, emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura forfettaria di L.100.000.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate nella misura forfettaria di L.150.000.
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152.
Art. 154
Depositi cauzionali
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R. D. 11 dicembre 1933, n.1775) , nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a L. 100.000.
2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982, n. 348 Sito esterno e viene restituito alla scadenza della concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del T.U. n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
Art. 155
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonchè la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonchè le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T. U. n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 156
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonchè ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.
Art. 158
Realizzazione di opere pubbliche
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purchè sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonchè gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle opere.
Art. 159
Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno ed a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.
Art. 160
Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975
1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante " Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno - Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità ".
Capo VI
Viabilità
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità relativamente alla rete regionale, nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità definite, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali;
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità indicate dalle Province;
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle Province per quanto riguarda la rete regionale;
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale;
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti la rete regionale;
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi della L.19 ottobre 1998, n. 366 Sito esterno.
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti la rete regionale le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di autostrade;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle relative convenzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 163
Individuazione della rete regionale
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di proprietà regionale.
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali, la rete regionale delle strade e delle autostrade.
Art. 164
Conferimenti alle Province
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. E' altresì delegata alle Province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1.
5. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonchè alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.
7. Le Province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei trasporti (PRIT).
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonchè per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione può altresì promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi con le Province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalità progettuali e i reciproci impegni ed oneri.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali.
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L. R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Contributi per opere stradali
1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti strade di rispettiva proprietà; i contributi possono essere altresì concessi alle Comunità montane e alle forme associative di cui al capo III del titolo III alle quali siano state conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste.
Capo VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 168
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.
Art. 169
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.
Art. 170
Conferimento di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:
a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.
Art. 171
Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 172
Delega delle funzioni e autorizzazioni
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno, di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
Art. 173
Coordinamento delle funzioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico- amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
Art. 174
Catasto ed elenco delle strade percorribili
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonchè con le associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.
Art. 178
Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992 Sito esterno
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla L.14 febbraio 1992, n. 185 Sito esterno.
Titolo VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo I
Sanità
Art. 179
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonchè a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 180
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti
1.
Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" è effettuata "
, sono soppresse le parole
" dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci "
fino alle parole
" Consulta provinciale di cui all'art. 14 "
.
2.
I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti commi:
" 3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri di cui al comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria. ".
Art. 181
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è così sostituito:
" Art.11
Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L.30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente. ".
Sito esterno
Art. 182
Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente:
" 1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5. ".
Sito esterno
2.
I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 5. Fino alla costituzione degli organi della Città Metropolitana è istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna.
6. La Conferenza è composta dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La Conferenza è coadiuvata dal collegio dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con l'Università e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformità alle linee di indirizzo, di cui alla lett. a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e università;
f) definizione di indicatori di attività e di risultato degli interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle specificità della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Città metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. ".
Art. 183
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente articolo:
" Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio- assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalità operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorchè non delegate dai Comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 184
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" sentito il Comitato di Distretto "
è soppressa la parola
" eventualmente ".
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:
" 7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. ".
3.
Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanità, per l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica delle attività previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in materia di sanità.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del piano- programma. Sui provvedimenti riguardanti attività non previste nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione generale competente in materia di sanità. ".
4.
Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5.
Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19 del 1994 sono così sostituite:
" a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei 'segnali di disserviziò. ".
6.
Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole
" entro tre anni "
sono sostituite dalle parole
" entro cinque anni ".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unità sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalità tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a),c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11. ".
Art. 185
Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991, n. 362 Sito esterno;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.
Art. 186
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
1.
L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ", è così sostituito:
" Art. 29
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unità sanitarie locali.
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unità sanitarie locali e ai Comuni interessati. ".
2.
Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le parole " dalla Giunta regionale, " sono aggiunte le parole
" anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica, ".
3.
Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 è sostituito dal seguente:
" Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali. ".
4.
Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.
Capo II
Servizi Sociali
Art. 187
Oggetto
1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.
Art. 188
Principi in materia di servizi sociali
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:
a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonchè, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonchè delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno;
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonchè incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonchè i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio- assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L. R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio- assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L. R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla L.18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno già di competenza delle Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nel rispetto della disciplina statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993 Sito esterno, stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.
Art. 192
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985
1. Alla lett.a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale " sono soppresse le seguenti espressioni: " all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati " ; " alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori ".
Art. 193
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994
1.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, recante " Albo regionale delle cooperative sociali ", è sostituito dal seguente:
" 1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della L.8 novembre 1991, n 381 Sito esterno ".
Sito esterno
Art. 194
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
1.
Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante " Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo ", dove sono indicate le parole
" Albo "
si deve intendere
" Albo regionale e Albi provinciali ".
2.
Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'articolo 2. ".
3.
Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 3. L'iscrizione all'Albo regionale è riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali. ".
4.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:
" 3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante 'Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26. ".
Sito esterno
5.
L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:
" Art. 14
Procedure per l'iscrizione all'albo
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.
4. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
5. Il provvedimento con il quale è disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune deve essere adeguatamente motivato.
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli Albi provinciali sono altresì comunicati alla Regione. ".
7.
Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:
" 2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato; i provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono comunicati alla Regione. ".
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1.
Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante " Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ", dove sono indicate le parole
" Registro regionale "
, si deve intendere
" Registro regionale e Registri provinciali ".
2.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è sostituito dal seguente:
" 1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative. "
Sito esterno
5.
Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole
" Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione "
sono sostituite con
" I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione ".
Capo III
Istruzione e formazione professionale
Art. 196
Ambiti di intervento
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai capi III e IV del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nonchè delle restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 197
Sistema educativo integrato
1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi educativi rivolti a bambini in età prescolare, persegue l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
Art. 198
Finalità
1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonchè di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:
a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;
b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;
d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.
4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.
Art. 200
Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonchè di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonchè di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D. Lgs. n.112 del 1998 Sito esterno.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 Sito esterno e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonchè quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.
Art. 203
Diritto allo studio e all'apprendimento
1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonchè a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio.
Art. 206
Promozione dell'attività delle Università della terza età
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio- culturale delle comunità in cui risiedono.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.
3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1.
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante " Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego ", le parole " Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 " sono sostituite dalle parole
" Conferenza Regione-Autonomie locali ".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.
Capo IV
Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attività culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonchè l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione- Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante " Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia- Romagna ", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
Art. 210
Commissione per i beni e le attività culturali
1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.
2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico- orchestrali.
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonchè la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.
Art. 213
Funzioni degli Enti locali
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
Sezione III
Sport
Art. 214
1. In attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante " Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche ", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.
Titolo VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 217
Oggetto
1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.
Art. 218
Finalità del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione.
Art. 219
Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonchè al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220
Politiche e interventi
1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale e delle spese per investimenti.
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 221
Comitato scientifico
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.
2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
Art. 224
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.
Art. 225
Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L.7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985 Sito esterno.
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti. Nei Comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 227
Gestione associata dei servizi di polizia municipale
1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.
Art. 228
Funzioni delle Province
1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale.
Art. 229
Art. 229 Segni distintivi
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14.
Art. 230
Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunità montane e i Comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della L.8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità.
Art. 231
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.
3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonchè i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 232
Adeguamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
Art. 233
Competizioni su strade regionali
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Titolo IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 234
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
1.
L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione ", è sostituito dal seguente:
" Art. 1
Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in direzioni generali, servizi e uffici.
2. La Giunta determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) l'articolazione della dotazione organica;
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica per singola direzione generale.
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997 Sito esterno.
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono specificate dai direttori generali.
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di presidenza secondo le rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare. ".
Sito esterno
2.
Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
" La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie, e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del Vicepresidente e degli Assessori. ".
3.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è aggiunto il seguente:
" A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina. ".
4.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44 del 1984.
Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1.
Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, recante " Disciplina della dirigenza regionale ", le parole
" delle qualifiche dirigenziali "
sono sostituite dalle parole
" della qualifica dirigenziale ".
2.
I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa informazione alla competente commissione consiliare. ".
3.
Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge.
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1.
Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante " Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale ", è inserito il seguente articolo:
" Art. 2 bis
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale. ".
3.
I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo deve essere dato atto nel bando di concorso. ".
4.
L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 44
Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle strutture organizzative, nonchè alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione è costituita nel rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non può essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non può essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di livello dirigenziale non può essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti all'attuazione della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, la Giunta regionale può derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un risparmio del 50% del costo relativo alle indennità di posizione corrispondenti ai posti soppressi. ".
Sito esterno
5.
Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994.
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " la locuzione
" La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono "
è sostituita dalla locuzione
" La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può ".
2.
Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennità di cui all'art. 27 della medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed è calcolata in forma attualizzata.
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 239
Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1.
Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante " Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali ".
2.
E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante " Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe ".
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 240
Procedimenti in corso
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorchè abrogate.
Art. 241
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) L.R. 11 novembre 1972 n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza.
2) L.R. 23 gennaio 1973 n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonchè alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.
3) L.R. 20 febbraio 1973 n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.
4) L.R. 25 febbraio 1973 n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.
5) L.R. 12 marzo 1973 n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.
6) L.R. 23 marzo 1973 n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20/10/1971, n. 912 Sito esterno.
7) L.R. 8 giugno 1973 n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.
8) L.R. 20 novembre 1973 n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.
9) L.R. 27 novembre 1973 n. 40, recante: Integrazione della somma stanziate per l'esercizio 1972 con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa all'adeguamento di disposizioni della Legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.
10) L.R. 4 marzo 1974 n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.
11) L.R. 6 marzo 1974 n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.
12) L.R. 3 aprile 1974 n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente " Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno ".
13) L.R. 27 maggio 1974 n. 20, recante: Contributo alla Società Itticoltura Valli Comacchio S.p.A. ( S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.
14) L.R. 20 giugno 1974 n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.
15) L.R. 9 agosto 1974 n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonchè di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dell'Emilia-Romagna.
16) L.R. 19 agosto 1974 n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.
17) L.R. 26 agosto 1974 n. 42, recante: Concessione di contributi a Comuni, Province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.
18) L.R. 21 novembre 1974 n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.
19) L.R. 20 dicembre 1974 n. 56, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.
20) L.R. 16 gennaio 1975 n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi.
21) L.R. 20 gennaio 1975 n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.
22) L.R. 24 gennaio 1975 n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
23) L.R. 24 gennaio 1975 n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di Comuni e consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972 -1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.
24) L.R. 14 marzo 1975 n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno " Italicus ".
25) L.R. 14 maggio 1975 n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia- Romagna.
26) L.R. 19 maggio 1975 n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno " Italicus ".
27) L.R. 5 giugno 1975 n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i Servizi Sanitari e Sociali di Copparo.
28) L.R. 5 giugno 1975 n. 43, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.
29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. " Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.) ".
30) L.R. 11 dicembre 1975 n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.
31) L.R. 13 dicembre 1975 n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale .10 gennaio 1973, n. 3 " Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia ".
33) L.R. 23 gennaio 1976 n. 1, recante: Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie di lavoratori autonomo (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1975.
34) L.R. 23 gennaio 1976 n. 4, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Lugo.
35) L.R. 23 gennaio 1976 n. 5, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Guastalla e istituzione dell'Ente ospedaliero del Comprensorio di Castelnovo nè Monti.
36) L.R. 26 gennaio 1976 n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.
37) L.R. 25 aprile 1976 n. 17, recante: Interventi a favore delle cantine sociali.
38) L.R. 5 giugno 1976 n. 21, recante: Primo finanziamento della spesa derivante dal concorso della Regione Emilia-Romagna nel pagamento del costo di realizzazione del piano per l'utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche.
39) L.R. 15 giugno 1976 n. 23, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.
40) L.R. 15 luglio 1976 n. 29, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1975, n. 4 " Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi " modificata con L.R. 26 gennaio 1976, n. 7.
41) L.R. 19 agosto 1976 n. 34, recante: Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 " Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia- Romagna ".
42) L.R. 19 agosto 1976 n. 36, recante: Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.
43) L.R. 24 agosto 1976 n. 37, recante: Assegnazione di fondi all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T- S.p.A. - per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.
44) L.R. 5 novembre 1976 n. 45, recante: Assegnazione contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna.
45) L.R. 17 dicembre 1976 n. 53, recante: Contributo alla " Società Itticoltura Valli di Comacchio S.I.VAL.CO. - S.p.A. " per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.
46) L.R. 23 dicembre 1976 n. 55, recante: Provvedimenti urgenti a favore delle imprese artigiane situate nei Comune di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio del 18 e 19 agosto 1976.
47) L.R. 31 gennaio 1977 n. 6, recante: Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.
48) L.R. 2 aprile 1977 n. 15, recante: Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 " Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna ", sostituito dall'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.
49) L.R. 5 maggio 1977, n. 18, recante: Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.
50) L.R. 2 maggio 1977 n. 24, recante: Sospensione degli interventi stabiliti dalle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48 " Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna ".
51) L.R. 28 agosto 1977 n. 37, recante: Assegnazione di fondi ai Comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali e alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.
52) L.R. 10 novembre 1977 n. 44, recante: Norme per l'anticipazione da parte della Regione, alle aziende agricole da parte della Regione, alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, di alcune provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, sul Fondo di Solidarietà nazionale.
53) L.R. 16 gennaio 1978 n. 6, recante: Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante " Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi ".
54) L.R. 24 gennaio 1978 n. 7, recante: Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 " Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione ".
55) L.R. 7 luglio 1978 n. 20, recante: Modalità e criteri per il passaggio ai Comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico di patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.
56) L.R. 10 luglio 1978 n. 22, recante: Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
57) L.R. 16 agosto 1978 n. 32, recante: Ripiano della quota regionale delle perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea ordinaria dei soci della S.p.A. SO.GE.PA.CO. (Società per la gestione del Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).
58) L.R. 31 agosto 1978 n. 38, recante: Norme transitorie, interpretative e modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presidi non dipendenti da enti ospedalieri.
59) L.R. 2 novembre 1978 n. 44, recante: Contributi in conto capitale per la redazione di alcuni strumenti urbanistici.
60) L.R. 27 dicembre 1978 n. 54, recante: Norme per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.
61) L.R. 18 maggio 1979 n. 14, recante: Formazione del Piano sanitario regionale per l'anno 1980 - 1982.
62) L.R. 25 ottobre 1979 n. 35, recante: Scorporo dell'Ospedale climatico provinciale specializzato extraregionale " Istituti Elioterapici Codivilla Putti " in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'Ente ospedaliero " Istituti Ortopedici Rizzoli " con sede legale in Bologna.
63) L.R. 29 dicembre 1979 n. 48, recante: Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps;
64) L.R. 21 gennaio 1980 n. 5, recante: Adeguamento del sussidio giornaliero stabilito a favore degli hanseniani con la L.R. 10 giugno 1977, n. 26.
65) L.R. 25 marzo 1980 n. 21, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società " Officine Ortopediche Rizzoli S.p.A. ".
66) L.R. 5 maggio 1980 n. 32, recante: Promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.
67) L.R. 19 maggio 1980 n. 36, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.
68) L.R. 23 maggio 1980 n. 42, recante: Interpretazione autentica della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 " Istituzione dei Comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna " e della L.R. 29 marzo 1980, n. 23 " Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonchè norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7 ".
69) L.R. 31 ottobre 1980 n. 50, recante: Intervento in via di anticipazione a favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi dell'articolo 23-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
70) L.R. 1 dicembre 1980 n. 56, recante: Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale dei cittadini portatori di handicaps.
71) L.R. 12 dicembre 1980 n. 57, recante: Norme per l'iscrizione nei ruolo nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali.
72) L.R. 5 gennaio 1981 n. 1, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle Regioni sinistrate.
73) L.R. 3 marzo 1981 n. 8, recante: Parametri provvisori di riparto tra le Unità Sanitarie Locali della quota del Fondo Sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.
74) L.R. 9 giugno 1981 n. 16, recante: Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno.
75) L.R. 9 luglio 1981 n. 19, recante: Disposizioni transitorie alle Unità Sanitarie Locali per la formazione del bilancio di previsione 1981. Norme interpretative sulla formazione del bilancio.
76) L.R. 1 settembre 1981 n. 24, recante: Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23.
77) L.R. 2 settembre 1981 n. 26, recante: Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle Unità Sanitarie Locali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.
78) L.R. 25 novembre 1981 n. 38, recante: Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps ".
79) L.R. 28 gennaio 1982 n. 5, recante: Norme sul contenzioso in materia sanitaria.
80) L.R. 1 febbraio 1982 n. 6, recante: Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32 " Istituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento ".
81) L.R. 17 aprile 1982 n. 16, recante: Celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.
82) L.R. 17 maggio 1982 n. 23, recante: Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 " Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio ".
83) L.R. 17 giugno 1982 n. 28, recante: Rinnovo della fideiussione a favore della gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli ".
84) L.R. 27 luglio 1982 n. 33, recante: Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale.
85) L.R. 2 dicembre 1982 n. 54, recante: Approvazione dell'accordo tra Regione e Province autonome del Nord- Italia per la costituzione del Consorzio per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) in applicazione del Regolamento CEE/270/1979.
86) L.R. 18 dicembre 1982 n. 59, recante: Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità sanitarie locali.
87) L.R. 1 febbraio 1983 n. 9, recante: Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.
88) L.R. 22 febbraio 1983 n. 10, recante: Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e Comunale).
89) L.R. 2 maggio 1983 n. 13, recante: Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.
90) L.R. 9 maggio 1983 n. 15, recante: Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio- assistenziali.
91) L.R. 10 agosto 1983 n. 29, recante: Concessione della fideiussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente autonomo lirico Teatro Comunale di Bologna.
92) L.R. 5 aprile 1986 n. 7, recante: Norme per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - SIRIR.
93) L.R. 4 giugno 1986 n. 17, recante: Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 Sito esterno. Delega alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - con decorrenza 1 gennaio 1999.
94) L.R. 23 giugno 1986 n. 20, recante: Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.
95) L.R. 10 novembre 1986 n 40, recante: Celebrazione del IX Centenario dell'Università degli Studi di Bologna.
96) L.R. 27 marzo 1987 n. 13, recante: Revoca della deliberazione legislativa concernente l'istituzione del servizio di mensa.
97) L.R. 21 maggio 1987 n. 21, recante: Solidarietà alle famiglie dei tredici operai vittime della sciagura avvenuta sulla nave " Elisabetta Montanari ".
98) L.R. 20 novembre 1987 n. 34, recante: Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.
99) L.R. 22 gennaio 1988 n. 3, recante: " Norme in materia di polizia locale ", salvo quanto previsto dall'art. 229.
100) L.R. 7 marzo 1988 n. 7, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore.
101) L.R. 5 settembre 1988 n. 39, recante: Attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.
102) L.R. 25 gennaio 1989 n. 2, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto.
103) L.R. 20 marzo 1989 n. 8, recante: Interventi finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali.
104) L.R. 6 giugno 1989 n. 21, recante: Assunzione pro- parte degli oneri annui di funzionamento del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
105) L.R. 3 luglio 1989 n. 22, recante: Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle Province.
106) L.R. 23 ottobre 1989 n. 36, recante: Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Circondario di Rimini.
107) L.R. 9 dicembre 1989 n. 43, recante: Soppressione dell'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico (ARCEL).
108) L.R. 16 gennaio 1990 n. 3, recante: Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali.
109) L.R. 1 febbraio 1990 n. 7, recante: Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini disabili.
110) L.R. 21 febbraio 1990 n. 11, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.
111) L.R. 17 marzo 1990 n. 21, recante: Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale.
112) L.R. 9 aprile 1990 n. 30, recante: Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1980, n. 57 " Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali ".
113) L.R. 5 maggio 1990 n. 42, recante: Norme per la promozione dell'attività delle Università della terza età in Emilia-Romagna.
114) L.R. 20 marzo 1991 n. 2, recante: Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola.
115) L.R. 4 aprile 1991 n. 8, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico.
116) L.R. 28 giugno 1991 n. 16, recante: Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.
117) L.R. 8 novembre 1991 n. 28, recante: Interventi di solidarietà per il popolo della Somalia ed il popolo curdo.
118) L.R. 22 novembre 1991 n. 31, recante: Interventi a favore dei Consorzi e delle Società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine.
119) L.R. 5 febbraio 1992 n. 6, recante: Attuazione della seconda fase del Programma integrato Mediterraneo per la regione Emilia-Romagna.
120) L.R. 9 marzo 1992 n. 12, recante: Abrogazione della L.R. 21 novembre 1989, n. 42: " Intervento straordinario a sostegno dell'attività di trasformazione del pesce azzurro ".
121) L.R. 19 marzo 1992 n. 16, recante: Amministrazione straordinaria di alcuni Enti regionali.
122) L.R. 4 agosto 1992 n. 31, recante: Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.
123) L.R. 3 settembre 1992 n. 37, recante: Interventi della regione Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media impresa.
124) L.R. 15 maggio 1993 n. 13, recante: Norme transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni socio assistenziali di competenza delle Province.
125) L.R. 27 dicembre 1993 n. 47, recante: Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993.
126) L.R. 15 febbraio 1994 n. 9, recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
127) L.R. 28 febbraio 1994 n. 12, recante: Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni.
128) L.R. 8 aprile 1994 n. 14, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 " Norme in materia di polizia locale ", salvo quanto previsto dall'art. 229.
129) L.R. 28 giugno 1994 n. 25, recante: Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della Regione Emilia- Romagna relativa al quinquennio 1990/1994 di cui al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981 n. 42, e successive modificazioni.
130) L.R. 29 luglio 1994 n. 30, recante: Interventi straordinari a favore dei Comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.
131) L.R. 15 novembre 1994 n. 47, recante: Modificazione della L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, " Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni ".
132) L.R. 7 dicembre 1994 n. 48, recante: Integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 " Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione ".
133) L.R. 16 novembre 1995 n. 57, recante: Intervento a sostegno della riproduzione animale.
134) L.R. 23 febbraio 1996 n. 2, recante: Proroga dei termini relativi alla classificazione generale delle aziende turistiche di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1.
135) L.R. 6 agosto 1996 n. 28, recante: Contributo straordinario per la provincia di Forlì-Cesena.
2. E' abrogata la L.R. 25 gennaio 1974 n. 8, recante " Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ", ad eccezione degli articoli 8 e 9.
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
1) R.R. 6 novembre 1973 n. 32 - Regolamento di esecuzione della L.R. 10 maggio 1973, n. 21 " Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti ed invalidi civili) ".
2) R.R. 24 marzo 1975 n. 20 - Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1975-1976.
3) R.R. 3 giugno 1975 n. 41 - Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.
4) R.R. 13 agosto 1976 n. 32 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1976-1977.
5) R.R. 9 marzo 1977 n. 11 - Regolamento per la cattura sperimentale di volatili nei territori aperti all'esercizio venatorio.
6) R.R. 9 ottobre 1977 n. 41 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1977-1978.
7) R.R. 4 agosto 1978 n. 30 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1978-1979.
8) R.R. 28 luglio 1979 n. 21 - Modifica del regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, 3 giugno 1971, n. 41.
9) R.R. 28 luglio 1979 n. 22 - Regolamento per la concessione del contributo di avviamento alle Associazioni di produttori agricoli costituite allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali (articolo 20 della Legge regionale 5 maggio 1977, n. 18).
10) R.R. 28 luglio 1979 n. 23 - Regolamento per l'accesso e la gestione dei territori di caccia autogestita nella stagione venatoria 1979-1980.
11) R.R. 2 maggio 1980 n. 48 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione della caccia.
12) R.R. 24 gennaio 1981 n. 3 - Regolamento della caccia al cinghiale.
13) R.R. 18 maggio 1981 n. 14 - Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.
14) R.R. 6 agosto 1981 n. 20 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione sociale della caccia.
15) R.R. 7 luglio 1983 n. 22 - Regolamento di esecuzione della Legge regionale 27 luglio 1982, n. 33 " Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale ".
16) R.R. 7 luglio 1983 n. 23 - Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981 n. 14.
17) R.R. 10 agosto 1983 n. 28 - Modifiche ed integrazioni al " Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982, n. 36 ".
18) R.R. 31 maggio 1984 n. 27 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 8, 9, e 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308 Sito esterno, concernente la concessione di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.
19) R.R. 31 maggio 1984 n. 28 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982 n. 308 Sito esterno, concernente la concessione di contributi in conto capitale e sostegno dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia.
20) R.R. 24 settembre 1988 n. 43 - Disposizioni d'attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'occupazione (in attuazione della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 aprile 1999 VASCO ERRANI

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