Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:
a) previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento è operato direttamente dai DPCM e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8

(aggiunto comma 6 bis da art. 51 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15)

Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio

2000 n. 8:

" Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1

dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3

del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni

le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi

dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale

pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione,

previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto

1978, n. 457. "

Per errore materiale la legge è da intendersi la

seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3

dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi

delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni

previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art.

12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7. "

Per errore materiale l'anno è da intendersi 1986.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il

quadriennio 1998-2001 è entrato in vigore il 2 aprile 1999.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le autorizzazioni provvisorie

rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,

n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla

presente legge, restano valide sino alla conclusione del

relativo procedimento di concessione, ferma restando la

possibilità per l'autorità competente di modificare o

revocare l'autorizzazione medesima ".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato

dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la

disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della

stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le disposizioni di cui all'art. 167

della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle

modifiche apportate dalla presente legge continuano ad

applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei

contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora

conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge

".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art.

2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo

VI " Viabilità ".

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

Espandi Indice