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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
Capo I
Sanità
Art. 179
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonchè a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 180 (20)
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti
omissis
Art. 181 (20)
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
omissis
Art. 182 (20)
Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
omissis
Art. 183 (20)
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
omissis
Art. 184 (20)
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
omissis
Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici
abrogato.
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
abrogato.
Capo II
Servizi Sociali
Art. 187
Oggetto
1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.
Art. 188
Principi in materia di servizi sociali
1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:
a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;
b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;
c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonchè, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;
d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;
e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonchè delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio- assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno;
g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;
h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;
i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonchè incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonchè i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio- assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L. R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla L.18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno già di competenza delle Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, nel rispetto della disciplina statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993 Sito esterno, stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.
Art. 192 (22)
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985
omissis
Art. 193 (23)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994
omissis
Art. 194 (24)
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
omissis
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1.
Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali".
2.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della L.11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative."
5.
Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole
"Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione"
sono sostituite con
"I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione".
Capo III
Istruzione e formazione professionale
Art. 196
Ambiti di intervento
abrogato
Art. 197
Sistema educativo integrato
abrogato
Art. 198
Finalità
abrogato
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
abrogato
Art. 200
Funzioni della Regione
abrogato
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
abrogato
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
abrogato
Art. 203
Diritto allo studio e all'apprendimento
abrogato
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato
abrogato
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
abrogato
Art. 206
Promozione dell'attività delle Università della terza età
abrogato
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1.
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego", le parole
"Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41
sono sostituite dalle parole
"Conferenza Regione-Autonomie locali".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.
Capo IV
Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attività culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonchè l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banchedati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.
Art. 210
Commissione per i beni e le attività culturali
1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.
2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonchè la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.
Art. 213
Funzioni degli Enti locali
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
Sezione III
Sport
Art. 214
1. In attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell'art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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