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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
abrogato
Art. 235
abrogato
Art. 236
abrogato
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale" la locuzione
"La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono"
è sostituita dalla locuzione
"La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può".
2.
Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238

(abrogato comma 4 da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)

Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.
4. abrogato
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 239
Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1.
Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali".
2.
È abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante "Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe".

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell'art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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