LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 39
Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.