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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

Art. 39
Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

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