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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

L.R. 27 maggio 2008 n. 8

Art. 39
Approvazione delle proposte
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

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