LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.