LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.