LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.