LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004
Art. 28
Vincolo di destinazione
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione per quindici anni.
2. Lo svincolo prima della scadenza è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido d'infanzia.