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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 9
Servizi ricreativi
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 " Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori " .
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.

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