LEGGE REGIONALE 01 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000
Art. 1
Oggetto
1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 , secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.
2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con legge regionale sulla base di accordi tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.