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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/04/1999
2. Testo Originale03/06/1977

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/04/2012

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 aprile 2012, n. 2

(1)

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Nomina dei rappresentanti regionali
Art. 3 - Efficacia dell'accordo
Art. 4 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 Sito esterno, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.
2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con legge regionale sulla base di accordi tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 19 aprile 2012, n. 2)

Nomina dei rappresentanti regionali
1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico è effettuata dalla Regione con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 devono comunque possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla presente legge.
3. La nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Collegio dei revisori è effettuata dalla Giunta regionale, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno e con le modalità previste dalla L.R. n. 24 del 1994.
Art. 3
Efficacia dell'accordo
1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'art. 3 sono abrogate:
a) la L.R. 15 dicembre 1977, n. 48, "Amministrazione, gestione e organizzazione dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna";
b) la L.R. 15 novembre 1978, n. 45, "Contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna";
c) la L.R. 10 novembre 1986, n. 41, "Integrazione dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 48 ".

Note del Redattore:

(sostituito comma 1 e modificato comma 2 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla presente legge da art. 1 L.R. 19 aprile 2012, n. 2)

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