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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 3

Art. 10
Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni

(abrogato comma 1, modificati commi 2, 3 e 5 da art. 8 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)

1. abrogato
2. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il prezzo di vendita delle unità immobiliari urbane è individuato, di norma, in base ai valori catastali correnti. Sito esterno
3. Qualora il valore di mercato dell'immobile, sulla base di una preventiva perizia di stima effettuata dalla struttura competente in materia di patrimonio o da incaricati scelti tra persone competenti per materia ed iscritte ai relativi albi professionali, se non pubblici dipendenti, o da organi tecnici di altre amministrazioni, risulti discostarsi sensibilmente dal prezzo come determinato al comma 2, e comunque in misura non inferiore al dieci per cento, il bene immobile viene alienato al prezzo risultante dalla perizia di stima. Ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), su tale stima può essere richiesto il parere di congruità alla competente Agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni. Sito esterno Sito esterno
4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del concessionario, a questi può essere riconosciuta una indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 1592 del codice civile.
5. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici. Sito esterno Sito esterno

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

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