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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 3

Art. 13
Permuta di beni immobili

(modificati commi 2 e 3 da art. 11 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)

1. La Giunta regionale può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione motivata, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, alla permuta, anche d'uso, dei beni demaniali e patrimoniali non più necessari agli usi istituzionali, con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi.
3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima e con richiesta alla competente Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, del parere di congruità da rendere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

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