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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 3

Art. 9 bis
Alienazione ed acquisto - Competenze

(articolo aggiunto dall'art. 7 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)

1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

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