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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 3

(sostituiti comma 4 e lett. f), comma 6 e abrogato comma 8 da art. 2 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Inventario dei beni regionali
1. I beni della Regione sono descritti in inventari.
2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa.
3. L'inventario generale è composto da:
a) inventario dei beni demaniali;
b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
c) inventario dei beni mobili patrimoniali.
4. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili e immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione dello stato patrimoniale.
5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) il reddito;
f) il valore calcolato in base al disposto di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno);
g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione;
h) la destinazione urbanistica.
7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto a cura della struttura competente in materia di provveditorato.
8. abrogato.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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