Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2017
2. Testo Coordinato29/12/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Coordinato27/07/2005
6. Testo Originale29/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, anche nei casi in cui la nuova società per azioni risulti partecipata nella sua totalità da soci pubblici, si deve provvedere a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali ingressi gli statuti delle società risultanti dalla trasformazione salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie degli enti concernenti le designazioni nei consigli di amministrazione.
Art. 21

(sostituito comma 2, abrogati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Applicazione della legge
1. abrogato.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;
c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.
3. abrogato.
Art. 22

(modificato comma 1 da art. 19 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, "Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici", fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;
b) gli articoli 7, 8, e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4 luglio 1983, n. 21 "Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche".

Espandi Indice