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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 7

MODIFICHE DELLA L.R. 27 LUGLIO 1998 N. 25 RECANTE "NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO"

(Legge di pura modifica all' art. 10 L.R. 27 luglio 1998 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 è sostituito dal seguente:
"5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè di prestazione d'opera intellettuale. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi. " .
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2.
Dopo il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con DPCM del 5 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, può stipulare, oltre che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non può essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello già goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno. " .
Sito esterno
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97 Sito esterno.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 comma 2 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI

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