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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 8

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

Art. 1
Programmazione degli interventi per le politiche abitative
1. In coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, fino all'approvazione della legge regionale organica della materia, le disponibilità per l'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) sono utilizzate per l'attuazione dei seguenti interventi:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia in locazione a termine;
c) edilizia in locazione permanente;
d) contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale.
2. I contributi per gli interventi di edilizia sovvenzionata sono destinati, secondo i programmi deliberati dai Comuni, per la realizzazione di alloggi di E.R.P. dei Comuni, comprensivi dell'acquisto delle aree e delle opere di urbanizzazione necessarie, nonchè per il recupero del patrimonio E.R.P. dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P). Per l'attuazione degli interventi i Comuni possono avvalersi degli I.A.C.P..
3. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione a termine sono concessi a soggetti privati che si impegnino, con apposita convenzione, a concederle in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni. La convenzione può altresì prevedere la possibilità di accesso del conduttore alla proprietà dell'alloggio al termine del periodo di locazione, fissandone le condizioni.
4. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione permanente sono concessi a cooperative a proprietà indivisa ovvero ad altri soggetti privati i quali, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto in apposita convenzione, a devolvere il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. La convenzione può prevedere la possibilità di cedere gli alloggi a soggetti che si assumono integralmente gli impegni già previsti nella convenzione.
5. I contributi per l'abitazione principale possono essere erogati anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 6, che si trovino in difficoltà economico-finanziarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione, a seguito dell'insorgenza di procedure concorsuali o di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori.
6. Il Consiglio regionale, con la delibera di programmazione, individua tra le diverse tipologie di intervento e l'entità dei contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonchè dai beneficiari dei contributi per l'abitazione principale.
7. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera b) del comma 1 è definito nella convenzione comunale in modo che il contributo concesso porti una congrua riduzione del canone rispetto a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Sito esterno.
8. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera c) del comma 1, è stabilito in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento ed alla individuazione di un congruo rendimento dell'intervento, definito in sede di programmazione. Alla conclusione del periodo di attuazione, del piano finanziario, le abitazioni sono sottoposte ad un canone definito da una apposita convenzione con il Comune, da trascriversi alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese dei beneficiari.

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