LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 8
PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000
Art. 4
Sostituzione dell'art. 37 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12
1.
L'art. 37 della L.R. n. 12 del 1984, è sostituito dal seguente:
"Art. 37
Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
1. E' istituito il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei familiari meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
2. Il Fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il Fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998 , ed è finanziato anche con una aliquota delle entrate, da versare alla Regione, derivante dai canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.. La Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di versamento al Fondo.
3. La Regione provvede a definire le modalità di individuazione dei beneficiari ed idonee procedure per l'utilizzo delle risorse, perseguendo l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi. " .