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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 10
Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 21062 " Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'E.R.V.E.T. - Politiche per le imprese - S.p.A. (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) "
Esercizio 2000: Lire 9.000.000.000 (EURO 4.648.112,09)
b) Cap. 21068 " Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'E.R.V.E.T. - Politiche per le imprese - S.p.A. (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) "
Esercizio 2000: Lire 2.250.000.000 (EURO 1.162.028,02).

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