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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 14
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio finanziario 2000, la seguente autorizzazione di spesa: Cap. 22255 " Fondo da ripartire fra le Provincie per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c), e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche) "
Lire 23.000.000.000 (EURO 11.878.508,68).

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