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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 19
Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n.7 " Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica " , sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sotto riportati:
a) Cap. 25554 " Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2 comma 3, art. 7 comma 2, lett. c), art. 12 L.R. 4 marzo 1998, n. 7) "
Esercizio 2000: + Lire 900.000.000 (EURO 464.811,21)
b) Cap. 25558 " Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle " Unioni " di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lett. a) e b) ed art. 8 comma 3 e articoli 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7) "
Esercizio 2000: + Lire 2.800.000.000 (EURO 1.446.079,32).

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